Prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate
Anche quest'anno, con l'avvento della stagione estiva, la Prefettura ha richiamato l'attenzione sulle regole finalizzate alla prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate.
Nello specifico, in base all'art. 59 del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in assenza di diversa regolamentazione locale, è vietato bruciare le stoppie nei campi e nei boschi prima del 15 agosto di ogni anno e ad una distanza inferiore a 100 m da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio e da qualsiasi altro deposito infiammabile o combustibile.
In materia di prevenzione antincendio in prossimità delle ferrovie, in particolare si riassumono schematicamente le seguenti regole:
- è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto di ogni anno
- è vietato accendere fuochi in vicinanza della linee ferroviarie
- è vietato formare cumuli di materiali combustibili a distanza inferiore di 20 metri dalle rotaie
- è obbligo dei proprietari ed affittuari dei terreni in vicinanza delle ferrovie di mantenere il terreno libero e pulito da sottobosco, da cespugli e da erba
Per i proprietari e gli affittuari dei terreni in vicinanza delle ferrovie vige l'obbligo di mantenere il terreno libero e pulito da sottobosco, cespugli, erba e da qualsiasi materia infiammabile.
Le forze di Polizia effettueranno la vigilanza su queste disposizioni.