Prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate - Comune di Casola Valsenio

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Prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate

 

Prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate

incendio

Anche quest'anno, con l'avvento della stagione estiva, la Prefettura ha richiamato l'attenzione sulle regole finalizzate alla prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate.

 

Nello specifico, in base all'art. 59 del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in assenza di diversa regolamentazione locale, è vietato bruciare le stoppie nei campi e nei boschi prima del 15 agosto di ogni anno e ad una distanza inferiore a 100 m da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio e da qualsiasi altro deposito infiammabile o combustibile.

 

In materia di prevenzione antincendio in prossimità delle ferrovie, in particolare si riassumono schematicamente le seguenti regole:

  • è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto di ogni anno
  • è vietato accendere fuochi in vicinanza della linee ferroviarie
  • è vietato formare cumuli di materiali combustibili a distanza inferiore di 20 metri dalle rotaie
  • è obbligo dei proprietari ed affittuari dei terreni in vicinanza delle ferrovie di mantenere il terreno libero e pulito da sottobosco, da cespugli e da erba

 

Per i proprietari e gli affittuari dei terreni in vicinanza delle ferrovie vige l'obbligo di mantenere il terreno libero  e pulito da sottobosco, cespugli, erba  e da qualsiasi materia infiammabile.

 

fuoco

Le forze di Polizia effettueranno la vigilanza su queste disposizioni.