Carta di identità cartacea - Comune di Casola Valsenio

Vai ai contenuti principali
 
 
 
 
 
 
Sei in: Home / Servizi / Anagrafe - Stat... / Carta di identità cartacea  

Carta di identità cartacea

Non più in vigore

CARTA DI IDENTITA' CARTACEA

Documento di riconoscimento che può essere rilasciato alle persone residenti nel Comune di Casola Valsenio o, in casi eccezionali, alle persone temporaneamente dimoranti nel Comune (in tal caso previa acquisizione del nulla osta del Comune di residenza).

VALIDITA' DEL DOCUMENTO

L'art. 10 del Decreto Legge 70/2011 ha profondamente rinnovato la normativa per il rilascio della carta di identità. Le nuove norme prevedono infatti l'emissione delle carte di identità a tutti i cittadini residenti di qualunque età.
E' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità precedentemente fissato in 15 anni, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell'età del cittadino:

  • per i minori di età inferiore a 3 anni, 3 anni di validità
  • per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, 5 anni di validità
  • per i cittadini maggiorenni, 10 anni di validità.

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha allungato la vita burocratica della carta d'identità e stabilisce l'estensione della validità a 10 anni a tutte "le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge".
I cittadini con Carte di Identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 dovranno recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune per farsi apporre sul documento la dicitura "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008 numero 112 fino al..."
Il Decreto Legge n. 5/2012 ha stabilito che le carte di identità rilasciate a partire dal 10 febbraio 2012, riporteranno la scadenza corrispondente al giorno del compleanno del titolare successivo alla scadenza altrimenti prevista per il medesimo documento.
Il rinnovo della carta di identità può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.

MODALITA'

Richiesta diretta dell’interessato agli sportelli dei Servizi demografici.
Il minore deve presentarsi PERSONALMENTE e con i genitori o con chi ne esercita la patria potestà.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Un documento di riconoscimento valido
  • Tre fotografie recenti a mezzo busto, uguali, a capo scoperto, su sfondo bianco, stampate su carta fotografica.
  • In caso di rinnovo o sostituzione per deterioramento occorre anche la vecchia carta di identità, se ancora valida.
  • In caso di smarrimento o furto è necessaria anche la denuncia di furto o smarrimento, in originale, rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri.
  • Per i cittadini minorenni occorre anche un documento di identità dei genitori ai fini della loro identificazione.

Per cittadini stranieri residenti, la carta di identità viene rilasciata "non valida ai fini dell'espatrio". Oltre ai documenti previsti per i cittadini italiani, occorre presentare il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta del rinnovo.

 

VALIDITA' PER L'ESPATRIO

Per  i cittadini italiani maggiorenni che lo richiedono e rendono le necessarie dichiarazioni di assenza di cause ostative, la carta di identità può avere anche validità per l'espatrio nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto.
Per i cittadini italiani minorenni o interdetti, la carta di identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) o con il nulla osta del giudice tutelare. In caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire a ciò mediante l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il decreto Legge n. 1/2012 ha stabilito che nella carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 14 anni si può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta ai fini dell'espatrio dei minori di anni 14 è subordinato comunque alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione all'espatrio il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori vengono affidati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dalla Questura o dalle attività consolari in caso di rilascio all'estero.

TEMPI DI RILASCIO

Viene rilasciata al momento della richiesta.

-------------------------

 

Documenti per viaggi all’estero di minori

Passaporto/carta d’identità

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,  devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio. 

Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia  o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

- la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;

- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;

- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;

- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.