Albi dei Giudici Popolari - Comune di Casola Valsenio

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Albi dei Giudici Popolari

 

Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello

 

giudici-popolari

La presenza dei giudici popolari risponde ad una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita così: "la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia".
Tale partecipazione ha il principale scopo di "attuare un collegamento diretto" tra la società civile (il popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata) e l'ordine della magistratura.
L'iscrizione agli elenchi dei Giudici popolari avviene su richiesta (negli anni dispari) al compimento del 30° anno di età, per un diritto/dovere del cittadino.
Esistono due elenchi dei giudici popolari: uno per la Corte d'Assise, l'altro per la Corte d'Assise d'Appello.
La responsabilità di tali elenchi spetta ad una apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale.
La scelta dei giudici popolari spetta alle Corti d'Assise d'Appello (Bologna) e d'Assise (Ravenna) che convocano i sorteggiati per opportuni colloqui di valutazione, inviando apposita notifica.

Requisiti

Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • aver assolto alla scuola dell'obbligo.

Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise d'Appello:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.

 

Modalità

Richiesta diretta dell'interessato all'ufficio elettorale.

Costo

Nessuno.

Tempi di rilascio

Da aprile a luglio degli anni dispari va presentata la domanda. Successivamente la Corte d'Assise e la Corte d'Appello esaminano le proposte di iscrizione e di cancellazione, quindi aggiornano gli Albi.

 

Esclusioni

Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:

  • i Magistrati ed i funzionari in attività di  servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Normativa di riferimento:
Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

 

Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Polifunzionale (Tel 0546 976511)