Ordinanza sulla combustione controllata di residui vegetali - Comune di Casola Valsenio

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Ordinanza sulla combustione controllata di residui vegetali

 
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ORDINANZA SINDACALE PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI

 

IL SINDACO

 

PREMESSO CHE:

 - la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti - vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti – di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;

- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

- per le coltivazioni, maggiormente presenti nel territorio nazionale, la trinciatura delle potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante"Disposizioni urgenti diretteafronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

– l'articolo 256 bis, comma 6-bisdelmedesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il"materiale agricoloeforestale derivante da sfalci, potatureoripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse",precisando che:"di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ;”

– CONSIDERATO CHE:

- è evidente che laratiodell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende, nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo, la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

 VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante"Norme in materia ambientale"e, nello specifico:

a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;

b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature; nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

 VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante"Attuazione della direttiva 2002/189/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetalioai prodotti vegetali",che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la direttiva europea 2008/98/CE;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353,Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del D.Lgs. 8 agosto 2000 nr. 267 eTesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell' articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/06 cit.:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;

- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

 ORDINA

1. Per le motivazione espresse in premessa, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, di consentire la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni, a tutela della salute e dell’ambiente, così stabiliti:

La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

Durante tutte le fasi dell’attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l’intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;

La combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

Il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l’eccessiva produzione di fumo;

L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide enella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);

Le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;

Non possono accendersi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri da ferrovie, e da grandi vie di comunicazione e nelle vicinanze di linee elettriche aeree di media, bassa tensione;

La zona su cui sorge l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia circostante priva di residui vegetali;

Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

L’abbruciamento di residui derivanti dalla pulizia di noccioleti o altre culture deve essere effettuato secondo le prescrizioni della presente ordinanza e con le medesime prescrizioni di sicurezza;

Nelle aree agricole adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell’abbruciamento;

E’ assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, è sempre vietata.

In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

L’inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una soma da Euro 50,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis – comma 1 – del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267;

 INFORMA

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull’esatta osservanza della presente ordinanza.

- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sullahome pagedel sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

Prefettura di Ravenna, Questura di Ravenna, Provincia di Ravenna, Regione Emilia Romagna, Arpa di Ravenna, Stazione Corpo Forestale della Stato di Casola Valsenio, Comando Vigili del Fuoco di Ravenna e Faenza, Comando Stazione Carabinieri di Casola Valsenio e Comando Polizia Locale di Casola Valsenio.

 ILSINDACO

Nicola Iseppi

 
Ordinanza Sindacale: