Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
I cittadini provenienti da altri comuni italiani possono presentare la propria richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Casola Valsenio utilizzando il modulo conforme a quello pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno:
Modello dichiarazione cambio indirizzo e immigrazione (60kB - PDF) |
con una delle seguenti modalità:
-
Direttamente all'Ufficio Anagrafe:
Servizio Demografico - URP c/o Comune di Casola Valsenio Via Roma 50 - 48010 Casola Valsenio (RA) -
Per raccomandata A.R. indirizzata a:
Servizio Demografico - URP c/o Comune di Casola Valsenio Via Roma 50 – 48010 Casola Valsenio (RA) -
Per fax al numero:
0546 73909 -
Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
anagrafe@comune.casolavalsenio.ra.it -
Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it
- NOTA BENE
L'invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
B) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, dalla carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
C) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
D) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
L'invio della dichiarazione tramite posta ordinaria o raccomandata semplice, è consentito, ma non garantisce alcuna certezza circa la data di arrivo e di decorrenza dell'iscrizione, della cancellazione o variazione anagrafica.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, semaggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
REQUISITI:
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i datiobbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.
- Inoltre per i cittadini stranieri, è richiesta la seguente documentazione:
COSTO:
Nessuno.
TEMPI DI RILASCIO
A seguito della dichiarazione ricevuta l' Ufficiale d'Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.
Entro i 45 giorni successi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo.
Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).
- CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE o MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
In caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti, il dichiarante sarà tempestivamente segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Wilmer Quadalti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Anagrafica 1228/54 e Regolamento approvato con DPR 223/89. Art. 5 Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito con modificazione della L. n. 35/2012.