Sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua - Comune di Casola Valsenio

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Sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua

 
arpae

Con Determina n° 3627 del 16/7/18 l'ARPAE ha sospeso l'autorizzazione ai prelievi idrici dai corsi d’acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Reno. Tale divieto ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, devono comunicare alla SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili.

Si permette, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

  • prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
  • prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
  • prelievi destinati alla sola irrigazione:
    • delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
    • delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
    • colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato)

 

L'Arpae precisa che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale.

Non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015