ORDINANZA
30 APRILE 2020 DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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Le disposizioni di seguito riportate entrano in vigore da
LUNEDI 4 MAGGIO 2020
- È consentito raggiungere le seconde case,
camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
- È consentita la riapertura dei cimiteri.
Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
- È consentita la riapertura di parchi e giardini.
È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- È consentita la riapertura delle biblioteche
per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
- È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale
È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.
- Sono consentiti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020:
A) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;)
Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.
Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale;
- È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico.
Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti;
- Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia;